invia/condividi stampa feed rss

EMERGENZA SANITARIA

EMERGENZA SANITARIA
19/03/2020

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata
in vigore del presente
decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla

Per quanto concerne i documenti in scadenza, l'art. 104 de D.L. “Cura Italia”, prevede che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.